Ulteriori migliorie al CdS per la educazione e la sicurezza stradale
La pagina presenta le altre proposte elaborate da Fabio Bergamo ai fini del miglioramento della sicurezza stradale, già nelle mani della Camera dei Deputati.
Si tiene a sottolineare che tale lavoro, come per tutte le altre proposte, è stato svolto negli anni da Fabio Bergamo senza alcun introito..
Definizioni aggiunte all’ art. 3 del CdS
Inserimento all’art. 3 del CdS delle seguenti 5 nuove definizioni elaborate da Fabio Bergamo (che risultano ad oggi assenti nel testo del CdS):
1) Pedone: utente debole della strada che, non utilizzando alcun tipo di veicolo per spostarsi, transita con la forza motoria delle gambe. Non essendo dotato di alcun sistema o dispositivo di protezione a salvaguardia della sua vita, a sua tutela il CdS prevede determinate norme di comportamento a cui devono attenersi gli altri utenti della strada. Sono da considerarsi pedoni anche i disabili in carrozzella, ed i bambini trasportati dalle mamme nei passeggini”.
2) Segnale stradale: ogni dispositivo – costituito da un apposito cartello verticale (recante una iscrizione o un simbolo), avviso luminoso, segno orizzontale, ecc. – atto a coordinare il traffico e regolare la condotta degli utenti, conducenti dei veicoli a motore, ciclisti, pedoni, ecc…, al fine di garantire una circolazione stradale quanto più fluida e sicura possibile, nel rispetto delle norme del Codice della Strada.
3) Incidente stradale: ogni fatto od evento accidentale o volontario, detto più comunemente sinistro – in cui possono rimanere coinvolti, da fermi o in moto, persone, veicoli ed altro – dal quale possono scaturire danni a cose (es. lieve o grave danneggiamento di uno o più veicoli, strutture e cose esterne alla sede stradale, ecc.) a persone (lesioni fisiche di lieve o grave entità, morte), ed animali.
4) Corsie autostradali: sono così definite, in base al loro uso:
– Corsia di marcia normale e di primo superamento per la corsia più a destra;
– Corsia di primo sorpasso e secondo superamento per la corsia centrale;
– Corsia di secondo sorpasso e di terzo superamento per la corsia più a sinistra. (*)
(*) Dalla definizione e distinzione d’uso delle corsie autostradali consegue che il limite di velocità deve essere diverso sulle due corsie di sorpasso. Dunque avremo: limite 150 Km/h sulla corsia di sinistra; limite 130 Km/h sulla corsia centrale e di destra. L’innalzamento a 150 km/h in terza corsia comporta la non superabilità neanche minima dei limiti stabiliti sulle autostrade (limiti di velocità tassativi).
Tale sdoppiamento garantirà maggiore sicurezza e fluidità del traffico evitando i famigerati superamenti a destra e ridurrà il fenomeno della condotta errata del transito in corsia centrale con corsia a destra libera.
5) Senso di marcia: direzione mediante la quale il veicolo transita all’interno della propria corsia; si distingue in senso unico di marcia quando i veicoli si spostano in una sola direzione (carreggiata a senso unico); e in doppio senso di marcia quando i veicoli si spostano in due direzioni opposte (carreggiata a doppio senso). Sulle strade a doppio senso di marcia, i veicoli devono transitare – in un senso come nell’altro – sulla corsia che lascia a sinistra del conducente la striscia longitudinale atta a separare i sensi di marcia.
Precedenza ai pedoni
Precedenza ai pedoni, nei centri abitati, anche fuori delle strisce pedonali. E in ogni caso distanziamento dal pedone di 5 metri e uso delle 4 frecce in fase di attraversamento
Dovere di antecedenza: il pedone che intende attraversare la strada fuori delle strisce pedonali (solo nei centri abitati) ha la precedenza se segnala con un cenno della mano di voler passare.
4 Frecce accese e distanza di sicurezza dal pedone/ciclista: Lasciare col proprio veicolo (moto, auto, ecc.) almeno 5 metri dal pedone/ciclista in fase di attraversamento, e attivare le 4 frecce dall’inizio del suo transito, lasciandole in funzione fino a passaggio avvenuto con la ripresa della marcia.
Modifica art. 191 del CdS
La proposta di Fabio Bergamo prevede la precedenza per i pedoni che nei centri abitati attraversano fuori delle strisce pedonali; e per il conducente del veicolo che si ferma, l’obbligo della accensione delle 4 frecce e del distanziamento del veicolo dal pedone di 5 metri.
TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.
(Vedere modifiche in grassetto al comma 1 e introduzione del nuovo comma 4 e del 5 che riporta il testo del vecchio comma 4).
1.Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali e fuori di essi, solo all’interno dei centri abitati, se segnalano con un cenno della mano la volontà di impegnare la carreggiata. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4.
- Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
- I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.
- I conducenti, in ogni caso, devono mantenere una distanza di almeno 5 metri tra il proprio veicolo ed il pedone in fase di attraversamento, tenendo azionate le quattro frecce dall’inizio del suo transito fino a passaggio avvenuto.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 162 a euro 646.
Il Seggiolino di serie
Il Seggiolino svolgendo una funzione identica a quella delle cinture di sicurezza (si veda art. 172 del CdS sui sistemi di ritenuta), va offerto di serie sulle vetture nuove acquistate da chi ha un figlio per la cui età è fatto obbligo utilizzarlo o se ad acquistarlo è una famiglia in cui la donna è in attesa di averlo. Tale beneficio è per un solo bambino, sarebbe così a carico dell’acquirente l’acquisto di un secondo dispositivo se in famiglia vi è un altro figlio (vedi anche parto gemellare). Tale dispositivo quindi, con l’entrata in vigore del nuovo CdS, è da includere all’atto dell’acquisto della vettura all’acquirente che si trova nelle situazioni predette, documentate da idonee certificazioni (stato di famiglia, certificato di nascita del bambino, certificato medico attestante lo stato interessante della donna prossima a partorire). L’acquirente con il “buono seggiolino” rilasciato a lui dal concessionario, potrà ritirare il seggiolino presso qualsiasi negozio che vende tali dispositivi.
Modifica art. 172 CdS – Introduzione del Seggiolino di serie
Proposta di Fabio Bergamo
Viene modificato il primo comma dell’art. 172 CdS Con l’aggiunta dell’enunciato evidenziato in grassetto
TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini.
- Il conducente ed i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’art. 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all’articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, (2) hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato, secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie; nei veicoli di nuova immatricolazione, a partire dal ………………., nei quali è previsto l’uso dei sistemi di ritenuta per bambini, è incluso un seggiolino per le famiglie aventi un bimbo o per le donne in dolce attesa come documentato da idonee certificazioni.
Fabio Bergamo
Modifica limiti di velocità
Modifica del Limite di Velocità per la sicurezza dei pedoni
Innalzamento del Limite di Velocità a 150 Km/h solamente sulla terza corsia autostradale
Sdoppiamento del limite di velocità nei centri abitati per la sicurezza dei pedoni
- 40 km/h sulle strade a doppio senso nei centri abitati
- 50 km/h sulle strade a senso unico nei centri abitati
- Aumento del limite di velocità a 150 km/h in autostrada solo sulla terza corsia
Viene modificato il comma 1 dell’art. 142 del CdS
(Le aggiunte sono in grassetto)
TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 142. Limiti di velocità
- Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 40 km/h sulle strade a doppio senso di circolazione e i 50 km/h per le strade a senso unico nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, il limite massimo di velocità è di 150 km/h solo sulla terza corsia tenuto conto delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.
(1) (5)
Fabio Bergamo
Veicolo Guardiano per i ciclisti in gruppo
Sono molteplici gli incidenti anche mortali che avvengono ai ciclisti in gruppo come ancora recentemente accaduto dove a perdere la vita è stata la giovane ciclista Roberta Agosti (vedere link in basso).
Per questa ragione Fabio Bergamo ha proposto il “Veicolo Guardiano” ossia una moto o una auto con apposito cartello informativo e 4 frecce accese che anticipa a debita distanza il gruppo dei ciclisti, allo scopo di informare i veicoli provenienti dal senso opposto o dalle strade laterali, della presenza di essi, invitandoli a procedere ad una velocità non superiore a 30 km/h, dal punto in cui è stato visto il veicolo guardiano fino a che il gruppo dei ciclisti non sia passato. In questa maniera si aumenta la sicurezza dei ciclisti: ad es. in caso di caduta di uno o più ciclisti, il conducente del “veicolo guardiano” può essere informato da uno di essi ancora in sella, tramite ricetrasmittente; in tale situazione è tenuto altresì ad arrestare la marcia e se necessario deve allertare i soccorsi.
I veicoli che transitano posteriormente al gruppo dei ciclisti devono lasciare una adeguata distanza di sicurezza (almeno 20 metri) e procedere a velocità moderata con le 4 frecce in funzione (nel caso si decida di sorpassare il gruppo dei ciclisti, la manovra va effettuata in sicurezza e va tenuta una distanza laterale di almeno 1,5 metri).
https://www.ilriformista.it/travolta–e–uccisa–da–un–camion–in–allenamento–morta–la–ciclista–roberta–agosti– 126461/
Articolo 182 bis del CdS – Proposta di Fabio Bergamo
Ai fini della sicurezza stradale dei ciclisti in gruppo viene introdotto un nuovo articolo del CdS costituito da 4 commi relativo al Veicolo Guardiano
TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 182 bis – Veicolo Guardiano per i ciclisti in gruppo
1. I ciclisti in allenamento formanti un gruppo di almeno quattro elementi devono essere scortati anteriormente al loro transito, da un veicolo guardiano che informa, con apposito cartello, della loro presenza, i veicoli provenienti dal senso opposto e le strade laterali. I veicoli che lo incontrano devono procedere ad una velocità non superiore a 30 km/h dal punto in cui esso è stato visto fino all’avvenuto passaggio di essi.
2. Il conducente del veicolo guardiano è tenuto a procedere a velocità moderata, a mantenere una distanza adeguata dal gruppo dei ciclisti e tenere in funzione le 4 frecce; in caso di caduta di uno o più di essi, deve arrestare la marcia, esporre la bandierina rossa e se necessario allertare i soccorsi.
3. I veicoli che transitano posteriormente al gruppo dei ciclisti devono lasciare una adeguata distanza di sicurezza (almeno 20 metri) e procedere a velocità moderata con le 4 frecce in funzione; nel caso si decida di sorpassare il gruppo, la manovra va effettuata con cautela, mantenendo una distanza di sicurezza laterale di almeno 1,5 metri.
4. I ciclisti in gruppo che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da € 41 a € 168.
Esempio di cartello da installare sul veicolo guardiano proposto anch’esso da Fabio Bergamo:
VEICOLO GUARDIANO CICLISTI IN ARRIVO
Esempio di bandierina rossa per auto da esporre sul veicolo guardiano in caso di caduta dei ciclisti:
Dimensioni 30 x 45 cm con supporto per finestrino
Revisione della Carrozzeria
Modifica art. 80 del CdS – REVISIONI
Con la modifica a tale articolo viene introdotta la Revisione della Carrozzeria Viene modificato il comma 3 dell’art. 80, con l’aggiunta del periodo in grassetto.
- Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia. È disposta la revisione della carrozzeria ogni qualvolta il veicolo venga riparato in conseguenza di un sinistro e comunque ogni 6 anni in assenza di sinistrosità col riscatto del bonus riparativo.
Vedere proposta nei dettagli al link: https://www.iosonobellezza.it/2021/02/17/revisione-periodica-e-bonus-riparativo/
Fabio Bergamo
Il Contributo sociale per le vittime della strada
Modifica art. 285 del Codice di Assicurazioni
Codice delle assicurazioni
Titolo XVII
SISTEMI DI INDENNIZZO
Con la modifica a tale articolo viene introdotto il Contributo sociale per le vittime della strada (viene aggiunto il comma 5 evidenziato in grassetto).
- Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP con l’assistenza di un apposito comitato.
- Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonché la composizione del comitato di cui al comma 1.
- Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell’obbligo di assicurazione.
- Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del quattro per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.
- Il contributo sociale per le vittime della strada, che ammonta a 24,00 euro l’anno, addebitato in bolletta al singolo nucleo familiare, è destinato a risarcire i danni cagionati alle vittime dei sinistri previsti agli artt. 283 e 284 del C.A.; ed alla integrazione dei risarcimenti stabiliti in sede giudiziale qualora ritenuti insufficienti a ristorare il danno sofferto. Annualmente le somme residuali saranno destinate ad interventi di manutenzione stradale per la prevenzione della incidentalità.
Fabio Bergamo
Rinnovo della patente con 2 lezioni gratuite di 4 ore presso le autoscuole
entro 60 giorni dalla conferma dell’abilitazione alla guida
Modifica art. 126 del CdS
All’articolo va aggiunto il comma 10-Bis col testo seguente:
10-Bis. A partire dall’età di 55 anni ai patentati che rinnovano le patenti A o B presso un’autoscuola è data facoltà di seguire gratuitamente due lezioni di due ore ognuna presso di essa, allo scopo di rinnovellare le nozioni sulle norme di comportamento alla guida. Coloro che rinnovano la patente presso un’agenzia di pratiche auto o altro ente abilitato, potranno recarsi, parimenti entro 60 giorni dalla data del rinnovo, presso un’autoscuola per partecipare a tali attività didattiche. Il titolare dell’autoscuola attesterà la presenza di essi con un apposito certificato da rilasciare al partecipante, trasmettendo copia del medesimo agli Uffici della Motorizzazione Civile.
Fabio Bergamo
Introduzione di due test di guida post-conseguimento patente
È nei primi mesi di patente che viene a formarsi lo stile di guida che il conducente adotterà per gran parte dei suoi anni al volante, per questa ragione Fabio Bergamo ha proposto di introdurre un Test di guida a 6 mesi e a 12 mesi dalla abilitazione, così da SAGGIARE la qualità della condotta del conducente che in questo lasso di tempo ha sperimentato la guida nel traffico, con le difficoltà e le problematiche che la circolazione stradale comporta: l’istruttore di guida potrà aiutarlo a correggere dei difetti del comportamento al volante che la breve esperienza ha potuto ingenerare in lui, ancora non formato del tutto, e fornirgli ulteriori input, consigli e suggerimenti, affinché possa limitare il numero degli errori, delle manchevolezze o delle imprudenze che potrebbero essere causa di incidenti anche gravi. Sappiamo infatti che i neo-conducenti hanno delle limitazioni alla guida nei primi anni di patente, proprio perché principianti e non maturi dal punto di vista della consapevolezza del pericolo, come chiarito nel mio utile scritto “La Consapevolezza del pericolo stradale”.
ecco il link: https://www.iosonobellezza.it/2021/02/21/la-consapevolezza-del-pericolo-stradale/
Fabio Bergamo
Fabio Bergamo
Tra i sostenitori si segnalano
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